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Modalità applicative del disposto della Legge Regionale 38/2015 in materia di Energia e Risparmio energetico (Misure di incentivazione)
17-02-2016
 

Modalità applicative del disposto della Legge Regionale 38/2015 in materia di Energia e Risparmio energetico (Misure di incentivazione)

Si riportano di seguito le indicazioni acquisite da parte di Regione Lombardia in merito all'applicazione dell'art. 10 della L.R. 38/2015.

L’art. 10 della l.r. 38/2015 ha introdotto un sistema di incentivazione volumetrico diverso da quello previsto dal d.lgs. 102/2014, senza che sia venuta meno la possibilità di applicare, in alternativa, la suddetta norma nazionale.

La norma regionale, infatti, ha solo introdotto la possibilità di usufruire di un beneficio maggiore (lo scomputo dell’intero volume rappresentato dall’involucro esterno) ma solo se viene raggiunta una prestazione energetica più significativa di quella prevista dall’art. 14 del d.lgs. 102/2014.

Si tenga presente, tra l’altro, che il miglioramento della prestazione energetica previsto dalla l.r. 38/2015 è più significativo anche perché i valori limite previsti dalla normativa regionale (si veda la dgr 3868 del 17.7.2015 ed i successivi decreti attuativi) sono più performanti di quelli attualmente previsti a livello nazionale.

Per quanto riguarda la fattispecie prevista con il comma 2 bis dell’art. 4 della l.r. 31/2014, la riduzione superiore al 10% dell’indice di prestazione energetica (che attualmente occorre riferire al fabbisogno totale di energia primaria globale -EPgl, tot.) è sempre e comunque verificabile attraverso la procedura di calcolo prevista per la redazione dell’APE, anche se il tipo di intervento che si intende realizzare potrebbe non essere soggetto all’obbligo di redazione dell’APE. Pertanto, chi intende avvalersi della possibilità di scomputare interamente l’involucro esterno, deve comunque presentare l’APE relativo al progetto realizzato, a prescindere dal titolo edilizio (manutenzione straordinaria, DIA, SCIA, ecc.) utilizzato.

Qualora la sola cappottatura non fosse sufficiente per ottenere la riduzione prevista, si potrà fare riferimento ai requisiti previsti dall’art. 14, comma 7, del d.lgs. 102/2014, attenendosi ai soli benefici previsti da quest’ultimo. Si precisa che la l.r. 38/2015 ha previsto la possibilità di dimostrare il miglioramento delle prestazioni energetiche attraverso la riduzione dei valori di trasmittanza unicamente nelle ipotesi di cui al comma 2 ter, in considerazione del maggior livello prestazionale richiesto.

Infine, per quanto riguarda la deroga dalle distanze, si ritiene che essa possa essere esercitata anche per quegli edifici che sono già situati ad una distanza inferiore a quella prevista dalla normativa nazionale, sempre che le distanze esistenti siano state recepite dal PGT. Tale recepimento sarebbe equiparabile a quanto previsto nei “regolamenti edilizi comunali” , consentendo l’applicazione delle deroghe previste dal d.lgs. 102/2014 e dalla l.r. 38/2015. Restano ferme le distanze minime previste dal codice civile.

 


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