L'assegno di maternità aiuta le madri non lavoratrici a sostenere le spese di crescita del figlio appena nato.
L'assegno spetta per ogni figlio nato, ( ad esempio: parto gemellare spettano due assegni) alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno. In quest'ultimo caso l'assegno spetta per la quota differenziale.
Dal 2000 è concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purchè il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento.
Il minore deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio di Stato.
Per l'anno 2011 l'importo dell'assegno è pari a € 1.581,25, se spettante nella misura intera.
Possono beneficiare del contributo le madri con le seguenti caratteristiche:
- cittadine italiane;
- cittadine comunitarie;
- cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno
- residenti nel territorio dello Stato italiano
- con un reddito famigliare non superiore al valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) che per l'anno 2011 è pari a € 32.967,39 per nuclei familiari composti da tre persone (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato).
La domanda per beneficiare dell'assegno di maternità deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio compilando il modulo sotto allegato.
