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Pubblicato il: 15/11/2011    Segnala pagina su Facebook Segnala

ORDINANZA SGOMBERO NEVE DAI MARCIAPIEDI E DAI TETTI

In caso di nevicate, ai proprietari di case ed ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi, antistanti la loro proprietà, per tutta la lunghezza dei loro stabili, non appena sia cessato di nevicare e non gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelarvisi, né di scaricare sul suolo pubblico neve dei cortili. Dovrà essere altresì evitato il pericolo di caduta neve dai tetti in modo da non recare molestia ai passanti.

ORDINANZA SGOMBERO NEVE DAI MARCIAPIEDI E DAI TETTI

ORDINANZA N. 3884 DEL 14/11/2011

OGGETTO: Sgombero della neve dai marciapiedi e dai tetti.

IL SINDACO

Considerato che è necessario regolamentare la transitabilità dei marciapiedi cittadini, in presenza di nevicate comportanti accumuli di neve che costituiscano intralcio alla circolazione pedonale e condizione di pericolo alla percorribilità degli spazi suddetti;

Visti gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;
Visto la Legge n. 689/81;
Visti gli artt. 8, 26, 27 e 28 del Regolamento vigente di Polizia Urbana

ORDINA

In caso di nevicate, ai proprietari di case ed ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi, antistanti la loro proprietà, per tutta la lunghezza dei loro stabili, non appena sia cessato di nevicare e non gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelarvisi, né di scaricare sul suolo pubblico neve dei cortili.
Dovrà essere altresì evitato il pericolo di caduta neve dai tetti in modo da non recare molestia ai passanti.
Si ribadisce altresì l'obbligo di cui all'art. 8 del Regolamento di Polizia Urbana per i proprietari di giardini o terreni alberati fiancheggianti i luoghi pubblici di manutenere le fronde degli alberi affinché non si proiettino sopra detti luoghi pubblici o sopra luoghi soggetti a servitù pubblica. Dovrà essere assunta ogni cautela affinché la neve depositata sulle fronde degli alberi insistenti sulle proprietà private venga tempestivamente rimossa, onde evitare in ogni caso
eventuali pericoli di caduta di rami sul suolo pubblico.
La neve rimossa non dovrà invadere la carreggiata o comunque intralciare il traffico od ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali.


AVVERTE

che chiunque violerà le presenti disposizioni sarà punibile con la sanzione amministrativa, prevista dall'art.7 bis secondo comma del TUEL 267/2000, da Euro 50 a Euro 500 con le modalità di cui agli art. 17 e 18 della L. 689/89.
La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricate dell'osservanza del rispetto della presente ordinanza.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto.

Dalla Residenza Municipale, 14/11/2011


IL SINDACO
Dott. Franco Borghi