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Pubblicato il: 22/07/2010    Segnala pagina su Facebook Segnala
ARTICOLO 6 DEL D.P.R. 380/2001

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA

Modifiche all'art. 6 del D.P.R. 380/01: A) INTERVENTI EDILIZI LIBERALIZZATI - NON soggetti ad alcuna comunicazione all'Amministrazione comunale; B) INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI DA PARTE DELL'INTERESSATO; C) INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI DA PARTE DELL'INTERESSATO, CORREDATA DA UNA RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA A FIRMA DI PROFESSIONISTA ABILITATO; I MODELLI SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE "MODULISTICA"

Attività edilizia libera.

Dal 26 maggio 2010 è in vigore la Legge 73/2010 che ha modificato il Testo Unico per l'Edilizia DPR 380/2001.
In particolare una serie di attività, definite dall'articolo 6 del D.P.R. modificato, vengono definite di edilizia libera e quindi NON assoggettate a titolo edilizio abilitativo (DIA o PDC).

Si possono distinguere - secondo il testo dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 come modificato dalla Legge 73/2010 - tre tipologie di opere soggette a diversa disciplina, sempre nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza energetica, codice dei beni culturali e paesaggio):

A) INTERVENTI EDILIZI LIBERALIZZATI - quindi NON soggetti ad alcuna comunicazione all'Amministrazione comunale (alcun titolo abilitativo):
sono quelli tassativamente elencati all'articolo 6 comma 1 del DPR 380/2001 come modificato, ovvero:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

B) INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI DA PARTE DELL'INTERESSATO:
sono quelli tassativamente elencati all'articolo 6 comma 2 lettere b), c), d), e) del DPR 380/2001 come modificato, ovvero:
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Deve essere presentata la comunicazione di inizio dei lavori corredata delle autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore.

C) INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI DA PARTE DELL'INTERESSATO, CORREDATA DA UNA RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA A FIRMA DI PROFESSIONISTA ABILITATO per interventi di manutenzione straordinaria come puntualmente definita all'articolo 6 comma 2 lettera a) del DPR 380/2001 come modificato, ovvero:
- gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

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La mancata comunicazione dell'inizio lavori, ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano una sanzione pecuniaria di 258 euro.
Tale sanzione è ridotta a 86 euro in caso di comunicazione effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

I modellli sono disponibili sul sito, nella sezione "modulistica".