Sanzioni C.D.S.

  • Ho preso una sanzione amministrativa, entro quanto devo pagare?
Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notificazione o contestazione, tenendo conto dei giorni effettivi (un’infrazione notificata il 1° luglio dovrà essere pagata entro il 30 agosto). Trascorso tale termine, l’importo dovuto, ai sensi dell’art. 203 C.d.S., è pari alla metà del massimo edittale (circa il doppio dell’importo originale).
 
  • Mi è stata fatta una sanzione amministrativa ma non mi è stata consegnata subito. Cosa succede adesso?
Nel caso in cui il verbale di violazione al codice della strada non sia stato immediatamente contestato, sarà notificato entro 90 gg dalla data della violazione al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati dall'articolo 196 del Codice della strada. Tale termine scade nel momento della consegna del verbale all'ufficio postale. Può capitare che l'atto formalmente venga notificato al cittadino dopo 90 giorni, ma risulta comunque valido se consegnato all'ufficio postale dagli organi accertatori entro il suddetto termine (art. 149 del Codice di Procedura Civile). Per verificare tale circostanza basta consultare la data di consegna all'ufficio, riportata sul frontespizio del verbale. Dal 1° luglio 2016 la notificazione  dei verbali avviene esclusivamente tramite il servizio postale, con raccomandata a.r.  recapitata presso la residenza del trasgressore o del proprietario. Nel caso in cui l'operatore del servizio postale non trovi nessuno in casa, verrà lasciato un avviso di deposito con l'indicazione di recarsi presso l'ufficio postale per il ritiro dell'atto, che deve avvenire  entro 10 gg. dal ricevimento dell'avviso. Decorso il termine suddetto senza che avvenga il ritiro del verbale, lo stesso si considera giuridicamente notificato per "compiuta giacenza"; pertanto, i termini di pagamento (anche per gli importi scontati del 30%) o  per la presentazione del ricorso, decorrono dall'11° giorno di giacenza. All'importo della violazione verranno aggiunte le spese di notificazione e di accertamento.
 
  • Mi è arrivata un verbale ma non ero io al volante. Cosa devo fare?
Occorre segnalare il nome del conducente. Segui la procedura cliccando QUI.
 
  • Se pago prima della scadenza dei termini risparmio?
Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l’importo può essere ridotto del 30%, escluse le spese di procedura che dovranno sempre essere corrisposte interamente. La riduzione del 30% non viene applicata alle violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida.
Le sanzioni amministrative lasciate sul parabrezza (cosiddetti preavvisi) sono assimilabili ad un avviso bonario e possono essere pagate con la riduzione del 30% se il pagamento avviene entro 20 giorni dalla data della violazione.
 
  • Posso pagare il verbale a rate?

​​​In caso di temporanea difficoltà economica, l’intestatario del Verbale, o persona delegata, può presentare istanza di rateizzazione come previsto dall’ Art.202 del C.d.S. (La richiesta di rateizzazione implica rinuncia al ricorso avverso il verbale). Clicca QUI per scaricare il Modulo richiesta rateizzazione verbali.

  • Ho ricevuto un avviso bonario. Che cos'è?
Viene emesso per il mancato pagamento di una sanzione e comprende, oltre all'importo della sanzione amministrativa (infrazioni al codice della strada e ai regolamenti comunali) il recupero di eventuali spese di accertamento e notificazione.
Se pagato nei termini si potrà pagare la somma dovuta senza la maggiorazione del 10% ogni semestre prevista dall’art. 27 della L. 689/1981. La maggiorazione è calcolata dalla data di esecutività del verbale, ovvero dal sessantesimo giorno e fino all'emissione dell’ingiunzione di pagamento. L'avviso bonario è un atto informativo non impugnabile. 
 
  • Ho preso una sanzione amministrativa per violazione del CDS. Posso fare ricorso?
E' possibile presentare ricorso entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione al Prefetto di Milano, oppure entro 30 giorni al Giudice di PaceIl ricorso è consentito per le seguenti sanzioni: verbale di contestazione, verbale di accertamento d’infrazione, ingiunzione di pagamento. Si può presentare solo se non è stato effettuato il pagamento del verbaleSe il verbale d’accertamento è sul parabrezza non si è ancora in presenza di atto perfezionato, in questo caso occorre attendere la notificazione del verbale nei confronti del proprietario del veicolo, che deve avvenire entro 90 giorni dalla data di accertamento. Lo scritto difensivo può essere redatto in carta semplice o utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito della Prefettura. Allo scritto si può allegare tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile per supportare le sue motivazioni e va inviato via Pec o tramite raccomandata a.r. alla Prefettura. ATTENZIONE: In caso di rigetto, il Prefetto obbligherà al pagamento della sanzione raddoppiata. Entro 30 giorni sarà tuttavia proporre ricorso al Giudice di Pace. 
 
  • Come faccio a sapere quanti punti ho sulla patente?

Si può verificare sul Portale dell'automobilista, clicca QUI

  • Mi hanno ritirato la patente e i documenti di circolazione. Cosa faccio?
La patente ritirata, viene trasmessa entro cinque giorni alla Prefettura di Milano. La restituzione avviene solamente dopo l’adempimento della prescrizioni di legge, quali il rinnovo della patente di guida se scaduta, l’avvenuta revisione del veicolo con annotazione sulla carta di circolazione etc..
I documenti di circolazione ritirati vengono trasmessi entro cinque giorni alla Motorizzazione Civile del luogo dove è stata accertata la violazione. Tale procedura si attua sempre ad eccezione quando contestualmente viene dato corso alla misura cautelare del fermo o del sequestro del veicolo: in tal caso i documenti vengono trattenuti presso l’organo di Polizia.

 

Regolamento che disciplina l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione di regolamenti e ordinanze.

 

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