Indagini ambientali e bonifiche

INDAGINI AMBIENTALI PER INTERVENTO SU FABBRICATO ARTIGIANALE/PRODUTTIVO

Al fine di verificare la qualità di tutte le matrici potenzialmente impattate da fenomeni di contaminazione, in conformità alla normativa di tutela ambientale vigente D.lgs 152/2006 e s.m.i. che fissa le concentrazioni limiti ammissibili degli inquinanti potenzialmente presenti, in caso di cambio di destinazione d’uso dell’immobile occorre presentare indagine ambientale, da inoltrare all'Ufficio Ecologia al fine di valutare la necessità di procedere alla bonifica dei suoli e/o l'assenza di contaminazione.

L'indagine ambientale deve essere corredata da:

a) ricostruzione storica dell'attività svolta nel sito;

b) relazione descrittiva che dettagli gli impianti delle strutture esistenti e, il loro stato manutentivo individuando i centri di pericolo che possono aver generato contaminazione, materie prime impiegate;

c) individuazione punti di campionamento in numero e luoghi significativi, concertati con ARPA ovvero in caso di documentata attività non a rischio di contaminazione del suolo autocertificazione della parte di non contaminazione dello stesso supportata da appositi campionamenti (svolti in autonomia) rappresentativi dell'intero sito (pertanto non sono ritenute valide quelle indagini riferite a singoli subalterni che non includano almeno anche le parti comuni quali cortili, giardini, etc.) e di tutte le matrici potenzialmente impattate da fenomeni di contaminazione, prevedendo comunque il raggiungimento del terreno naturale sotto I'eventuale strato di riporto presente, con indagini basate su campionamenti di tipo puntuale (non sono pertanto ammessi campioni incrementali o miscelati), includendo il set analitico minimo costituito dai principali idrocarburi e metalli (As, Cd, Cr, Hg), C> 12, IPA (il set è da estendere a tutti gli altri eventuali inquinanti di cui sia sospettabile la presenza in virtù delle attività pregresse svolte sul sito);

d) in presenza di materiali di riporto dovrà essere acquisito un campione rappresentativo del primo metro di terreno presente al di sotto dello stesso. 

e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla veridicità dei dati riportati e degli esiti.

Nel caso l’indagine ambientale o la bonifica comporta l’esecuzione di scavi o carotaggi effettuati in area a rischio archeologico individuata nel PGT comunale, l’intervento deve essere sottoposto anche alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Milano per le valutazioni di competenza sotto il profilo della tutela archeologica. 

Si richiama in ogni caso al rispetto del disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. che prevede la comunicazione immediata Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Milano in caso di ritrovamento di strutture, stratificazioni o reperti di interesse archeologico.

La presa d’atto da parte del Comune degli esiti dell’indagine, costituirà conclusione del procedimento ai sensi del comma 2 dell’art. 242 del D.lgs 152/2006. 
Qualora  invece, dall'esito  delle  indagini  venga  riscontrata  la  presenza  di  una  potenziale contaminazione, superamento dei limiti di CSC per la specifica destinazione d’uso, la proprietà, in qualità di soggetto responsabile oppure soggetto interessato non responsabile della contaminazione ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del Dlgs 152/2006, ne darà tempestiva comunicazione a tutti gli Enti territorialmente competenti per l'avvio del procedimento di bonifica.